Arrivano aggiornamenti sui tempi e sulle modalità di pagamento di Tfs e Tfr per i dipendenti pubblici. Con una recente circolare (la numero 30 del 27 marzo 2026), l’Inps ha fatto il punto sulla normativa, fornendo un quadro riepilogativo e introducendo alcune novità, soprattutto sul fronte dei tempi di attesa.
Si tratta però di modifiche che non si applicano a tutti i lavoratori. Vediamo, dunque, più nel dettaglio in cosa consistono e chi è interessato.
Cosa sono Tfs e Tfr
Quando si parla di liquidazione dei dipendenti pubblici si fa riferimento a due strumenti: il Trattamento di fine servizio (Tfs) e il Trattamento di fine rapporto (Tfr). La distinzione principale riguarda la data di assunzione. Il Tfs si applica ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato assunti entro il 31 dicembre 2000 ed è calcolato sulla base dell’ultima retribuzione e degli anni di servizio. Il Tfr, invece, riguarda chi è stato assunto dal 1° gennaio 2001 e i lavoratori a tempo determinato, ed è costruito attraverso accantonamenti annuali rivalutati, in modo simile a quanto avviene nel settore privato.
In generale, il Tfs è spesso più favorevole dal punto di vista economico, ma il Tfr segue un modello più contributivo e allineato alle regole del lavoro privato. Restano diverse anche alcune caratteristiche, come la possibilità di richiedere anticipi prevista per il Tfr e non per il Tfs, fatte salve specifiche convenzioni. In entrambi i casi si tratta della liquidazione maturata durante la carriera lavorativa, erogata alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo tempi e modalità che nel pubblico impiego risultano più articolati rispetto al settore privato.
Riduzione dei tempi dal 2027: di quanto e per chi
Tornando alla circolare Inps, la principale novità riguarda il cosiddetto termine dilatorio, cioè il periodo che deve trascorrere tra la cessazione del servizio e il momento in cui può essere effettuato il pagamento. Per i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2027, questo termine viene ridotto da 12 a 9 mesi. La riduzione si applica però in specifiche situazioni: in particolare, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, dei limiti di servizio, oppure per pensionamento d’ufficio. Rimangono quindi esclusi i pensionamenti anticipati.
Per tutte le altre situazioni, i tempi restano invariati. In caso di dimissioni volontarie, il pagamento del Tfs o del Tfr continua ad avvenire dopo 24 mesi. Per i rapporti a tempo determinato, invece, il termine resta fissato a 12 mesi dalla cessazione del rapporto. La normativa conferma quindi una differenziazione in base alla causa di uscita dal lavoro. Fanno eccezione i casi più gravi: in presenza di decesso o inabilità, il Tfs/Tfr viene corrisposto entro 105 giorni.
Quando decorrono i tempi
Un elemento importante riguarda la decorrenza dei termini, che non sempre coincide con la fine del rapporto di lavoro. In alcune situazioni, il conteggio parte dal momento in cui si maturano i requisiti per la pensione, e non dalla data di uscita dal servizio.
È il caso, ad esempio, di chi accede all’Ape sociale o utilizza il cumulo dei contributi: in queste ipotesi, i tempi decorrono dal raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Analogamente, per chi ha utilizzato strumenti come Quota 100, Quota 102 o la pensione anticipata flessibile, il termine di pagamento decorre dal raggiungimento del primo requisito utile, anagrafico o contributivo, previsto dalla normativa vigente. La circolare chiarisce inoltre le regole specifiche per diverse categorie del pubblico impiego, tra cui magistrati, avvocati dello Stato, personale della scuola, comparto difesa e sicurezza e professori universitari.
Come viene pagata la liquidazione
Oltre ai tempi, il documento richiama anche le modalità di pagamento, che variano in base all’importo complessivo spettante. Se la somma è pari o inferiore a 50.000 euro, il pagamento avviene in un’unica soluzione. Per importi compresi tra 50.000 e 100.000 euro, la liquidazione viene erogata in due rate annuali: una prima tranche da 50.000 euro e una seconda con l’importo residuo. Se invece il totale supera i 100.000 euro, il pagamento è suddiviso in tre rate annuali: due da 50.000 euro ciascuna e una terza con la parte restante. Le rate successive alla prima vengono corrisposte a distanza di 12 mesi. La circolare ricorda infine che, in caso di mancato rispetto delle scadenze previste, è dovuto il riconoscimento degli interessi legali per ogni giorno di ritardo nel pagamento. In sintesi, le indicazioni dell’Inps confermano un sistema articolato, in cui tempi e modalità di pagamento del Tfs e del Tfr dipendono da diversi fattori: dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro, dalla tipologia di pensione e dall’importo complessivo della prestazione.

